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LUOGHI E ORARI DI PARTENZA PER I VIAGGI UNIBUS


(i viaggi Unibus sono contraddistinti dal Logo Unibus riportato in alto a destra sul programma di viaggio).
La partenza di tutti i viaggi Unibus è prevista da: VICENZA EST parcheggio casello autostradale alle ore 6.10.
Sono previste navette gratuite con i seguenti collegamenti (è necessario che il luogo di partenza sia fissato al momento della prenotazione - per i viaggi di 1 giorno, l'orario e i punti di partenza saranno comunicati 4 giorni prima del viaggio stesso):

PARTENZE OVEST, collegamenti:
ASIAGO, Piazzale dello Stadio h. 04.40
BASSANO DEL GRAPPA, Viale de Gasperi h 04.45
BREGANZE, Cantina di Breganze h. 05.10
DOLO MIRANO, Casello Autostradale h. 05.30
DUEVILLE, Casello Autostradale h. 05.45
LONIGO, Caffè Borsa h. 06.15
MALO, Zaupa Moda h. 05.15
MAROSTICA, Stazione FTV h. 04.55
MESTRE (VE), Rotonda Holiday Inn h. 05.15
MONTEBELLO VICENTINO, Casello Autostradale h. 06.50
MONTECCHIO MAGGIORE, Casello Autostradale h. 06.40
NOVENTA VICENTINA, Municipio h. 06.00
PADOVA OVEST, Casello Autostradale h. 05.45
SCHIO, Stazione delle Corriere h. 05.00
SOAVE, Casello Autostradale h. 07.05
THIENE, Parcheggio grande Ospedale h. 05.25
VERONA SUD, Bar Bauli h. 07.30
VICENZA OVEST, Parcheggio del Casello Autostradale h. 06.30

PARTENZE EST, collegamenti:
ASIAGO, Piazzale dello Stadio h. 04.40
BASSANO DEL GRAPPA, Viale de Gasperi h 04.45
BREGANZE, Cantina di Breganze h. 05.10
DOLO MIRANO, Casello Autostradale h. 07.00
DUEVILLE, Casello Autostradale h. 05.45
LONIGO, Caffè Borsa h. 05.25
MALO, Zaupa Moda h. 05.15
MAROSTICA, Stazione FTV h. 04.55
MESTRE (VE), Rotonda Holiday Inn h. 07.15
MONTEBELLO VICENTINO, Casello Autostradale h. 05.30
MONTECCHIO MAGGIORE, Casello Autostradale h. 05.40
NOVENTA VICENTINA, Municipio h. 05.10
PADOVA OVEST, Casello Autostradale h. 06.40
SCHIO, Stazione delle Corriere h. 05.00
SOAVE, Casello Autostradale h. 05.15
THIENE, Parcheggio grande Ospedale h. 05.25
VERONA SUD, Bar Bauli h. 04.45
VICENZA OVEST, Parcheggio del Casello Autostradale h. 06.00

PARTENZE SUD, collegamenti:
ASIAGO, Piazzale dello Stadio h. 04.40
BASSANO DEL GRAPPA, Viale de Gasperi h 04.45
BREGANZE, Cantina di Breganze h. 05.10
DOLO MIRANO, Casello Autostradale h. 06.25
DUEVILLE, Casello Autostradale h. 05.45
LONIGO, Caffè Borsa h. 05.25
MALO, Zaupa Moda h. 05.15
MAROSTICA, Stazione FTV h. 04.55
MESTRE (VE), Rotonda Holiday Inn h. 06.10
MONTEBELLO VICENTINO, Casello Autostradale h. 05.30
MONTECCHIO MAGGIORE, Casello Autostradale h. 05.40
NOVENTA VICENTINA, Municipio h. 05.10
PADOVA OVEST, Casello Autostradale h. 06.40
SCHIO, Stazione delle Corriere h. 05.00
SOAVE, Casello Autostradale h. 05.15
THIENE, Parcheggio grande Ospedale h. 05.25
VERONA SUD, Bar Bauli h. 04.45
VICENZA OVEST, Parcheggio del Casello Autostradale h. 06.00


CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO DI VIAGGIO

ART. 1 - ORGANIZZAZIONE - NORME APPLICABILI
Il contratto è regolato dalle previsioni che seguono e dal Decreto Legislativo n. 111 del 17 Marzo 1995, dalla Direttiva 90/314/CEE, dalle condizioni internazionali in materia, ed in particolare dalla Convenzione di Bruxelles del 20 Dicembre 1977 n. 1084, della Convenzione di Varsavia del 12 Ottobre 1929 sul trasporto aereo internazionale, resa esecutiva con Legge 19 maggio 1932, n. 41 dalla Convenzione di Berna del 25 Febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva con Legge 2 Marzo 1963, n. 806, in quanto applicabili ai servizi oggetto del pacchetto turistico nonché dalle previsioni in materia del codice civile e dalle norme di diritto interno, in quanto non derogate dalle previsioni del presente contratto.
ART. 2 – CONTENUTO DEL CONTRATTO – DESCRIZIONE DEL PACCHETTO TURISTICO
Il presente contratto è composto dalle Condizioni Generali qui riportate, nonché dal catalogo o dal programma a stampa. La descrizione del pacchetto turistico oggetto del contratto è contenuta nelle descrizioni contenute nel catalogo o nel programma a stampa ivi richiamato.
ART. 3 - PREZZO - REVISIONE - ACCONTI
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nelle condizioni del presente contratto. Tale prezzo potrà essere modificato soltanto in dipendenza di variazioni del costo del trasporto, del carburante, dei diritti e delle tasse, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le tasse di imbarco o sbarco nei porti o negli aeroporti e del tasso di cambio applicato (quale indicato nelle condizioni sul catalogo allegato). La revisione del prezzo sarà determinata in base alle variazioni dei citati elementi ed al viaggiatore verrà fornita l'esatta indicazione della variazione dell'elemento di prezzo che ha determinato la revisione stessa. La revisione al rialzo non può in ogni caso essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario ammontare. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale del 10%, l'acquirente può recedere dal contratto, previo rimborso della somma già versata alla controparte. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato nei 20 giorni che precedono la partenza. Al momento della prenotazione il viaggiatore dovrà corrispondere un acconto pari al 25% del prezzo. Il saldo del prezzo dovrà essere corrisposto 30 giorni prima dell'inizio del viaggio. Qualora la prenotazione avvenga in una data successiva a quella, come sopra determinata, prevista per il saldo del prezzo, il viaggiatore farà luogo al pagamento integrale contestualmente alla prenotazione.
ART. 4 - ASSICURAZIONI - FONDO DI GARANZIA
L'organizzazione ha stipulato, ai sensi dell'Art. 20 d. igt n. 111 del 17 Marzo 1995, le seguenti polizze assicurative: nel caso di un viaggio organizzato da BASSO VIAGGI E TURISMO S.A.S., assicurazione RCT INTERCONTINENTALE ASSICURAZIONI SPA n. 5885900 07. Nel caso di un viaggio organizzato da un altro Tour Operator i dati dell'assicurazione sono riportati sul catalogo dell'organizzatore. Inoltre, il viaggiatore può stipulare ulteriori polizze facoltative. Ai sensi dell'articolo 21 d. igt. 111 del 17 Marzo 1995 è stato istituito un fondo di Garanzia presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui possono usufruire tutti i viaggiatori, in caso di insolvenza o di fallimento del venditore o dell'Organizzatore per il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio in caso di viaggio all'estero. Le modalità di funzionamento di tale fondo di garanzia sono state stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del Tesoro.
ART. 5 - ACCORDI SPECIFICI
Il viaggiatore può fare presenti all'atto della prenotazione, particolari richieste od esigenze che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, qualora ciò sia tecnicamente possibile. In tal caso gli accordi specifici verranno inseriti nell'ambito delle Condizioni Speciali. Allo stesso modo verranno inserite nelle condizioni speciali eventuali modifiche del pacchetto turistico, così come descritto nel catalogo di riferimento, che dovessero essere concordate tra le parti al momento della prenotazione. Dopo la conclusione del contratto, eventuali modifiche, siano esse richieste dal viaggiatore, ovvero dall'organizzatore, dovranno formare oggetto di specifico accordo, da redigersi per iscritto.
ART. 6 - CESSIONE DEL CONTRATTO
Il viaggiatore, qualora si trovi nell'impossibilità di usufruire del pacchetto turistico, può cedere il contratto ad un terzo, a condizioni che questi soddisfi tutte le condizioni e i requisiti per la
fruizione dei servizi oggetto del pacchetto turistico. In tale caso il viaggiatore deve dare comunicazione della propria intenzione di cedere il contratto all'organizzazione a mezzo raccomandata AR o in casi di urgenza, telefax o e-mail, che dovrà pervenire entro e non oltre quattro giorni lavorativi prima della partenza, indicando le generalità del cessionario (nome, cognome, data di nascita, cittadinanza). Per la cessione verranno addebitate le seguenti spese: € 25,00. A seguito della cessione, il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati per il pagamento del prezzo del pacchetto turistico e delle spese derivanti dalla cessione.
ART. 7 - RECESSO - ANNULLAMENTO
7.1 Il viaggiatore ha diritto di recedere dal contratto, senza corrispondere alcuna penalità, nelle seguenti ipotesi:
- aumenti del prezzo del pacchetto indicato in misura eccedente il 10%
- modifiche essenziali del contratto richieste dopo la conclusione del contratto dall'Organizzatore e non accettate da viaggiatore. A tal fine si precisa che il viaggiatore deve comunicare all'organizzatore la propria scelta di accettare o di recedere entro 2 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta di modifica. Nelle ipotesi indicate, ovvero allorché l'organizzatore annulli il pacchetto turistico prima della partenza, per qualsiasi motivo tranne che per colpa del viaggiatore stesso, quest'ultimo ha i seguenti alternativi diritti:
- usufruire di un altro pacchetto turistico di qualità inferiore, con restituzione della differenza di prezzo;
- ricevere la parte di prezzo già corrisposta, entro sette giorni lavorativi dal momento della comunicazione dell'intenzione di recedere o di accettare la proposta alternativa, ai sensi del comma successivo, ovvero dello annullamento.
Il viaggiatore deve comunicare all'organizzatore la propria scelta di recedere o di fruire di pacchetto turistico alternativo entro e non oltre due giorni dalla ricezione della proposta alternativa. Inoltre, ove ne fornisca specifica prova, il viaggiatore ha altresì diritto al risarcimento degli eventuali danni ulteriori che avesse subito in dipendenza della mancata esecuzione del contratto.
Il viaggiatore non ha comunque diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, allorché l'annullamento del viaggio dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, eventualmente indicato nelle condizioni speciali, ed il viaggiatore abbia ricevuto comunicazione scritta del mancato raggiungimento almeno 20 giorni prima della data fissata per la partenza, ovvero allorché l'annullamento dipenda di causa di forza maggiore, (scioperi, sospensioni per avverse condizioni atmosferiche, avvenimenti bellici, disordini civili militari, sommosse, calamità naturali, saccheggi, atti di terrorismo). L'overbooking non costituisce forza maggiore. Eventuali spese supplementari supportate da partecipante non saranno, pertanto, rimborsate, né tantomeno lo saranno le prestazioni che per tali cause venissero meno e non fossero recuperabili.
7.2. Qualora il viaggiatore intenda recedere dal contratto al di fuori delle ipotesi elencate al punto precedente punto 7.1 si applicheranno le seguenti condizioni:
- Nel caso di un viaggio organizzato da BASSO VIAGGI E TURISMO S.A.S., l'organizzatore avrà diritto di trattenere, a titolo di risarcimento dei danni, e salvo sempre ulteriori addebiti per maggiori spese di annullamento o per l'intero costo di quei servizi che non potessero essere disdetti, oltre alla quota di iscrizione, anche una percentuale del prezzo del viaggio calcolata secondo le modalità appresso indicate: 10% della quota di partecipazione + quota di iscrizione, sino a 30 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi; 25% della quota di partecipazione + quota d'iscrizione sino a 21 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi; 50% della quota di partecipazione + quota d'iscrizione sino a 11 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi; 75% della quota di partecipazione + quota d'iscrizione sino a 3 giorni lavorativi prima dell'inizio dei servizi. Nessun rimborso dopo tale termine a chi non si presenta alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio o del soggiorno.
ART. 8 - MODIFICHE DOPO LA PARTENZA
Dopo la partenza, allorché una parte essenziale dei servizi previsti dal contratto non possa essere effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni alternative per la prosecuzione del viaggio programmato non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del viaggiatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti della differenza tra le prestazioni originariamente previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno, che sia provato dal viaggiatore. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa o il viaggiatore non l'accetta per un giustificato motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo di partenza o ad un altro convenuto, compatibilmente alle disponibilità del mezzo e di posti, e gli restituisce la differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.
ART. 9 - RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZATORE
La responsabilità dell'organizzatore nei confronti del viaggiatore per eventuali danni subiti a causa del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni previste dal presente contratto è regolata dalle leggi e dalle convenzioni internazionali richiamate al precedente art. 1. Pertanto, in nessun caso la responsabilità dell'organizzatore, a qualunque titolo insorgente nei confronti del viaggiatore potrà eccedere i limiti previsti dalle leggi e convenzioni sopra richiamate, in relazione al danno lamentato. L'agente di viaggio (venditore) presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico, non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dalla organizzazione del viaggio, ma risponde esclusivamente delle obbligazioni nascenti nella sua qualità di intermediario e comunque nei limiti per tale responsabilità previsti dalle leggi e convenzioni sopra citate. E' esclusa in ogni caso la responsabilità dell'organizzatore e del venditore qualora l'inadempimento lamentato dal viaggiatore, dipenda da cause imputabili al viaggiatore stesso, ovvero imputabili ad un terzo estraneo alla fornitura delle prestazioni previste dal contratto, ovvero sia dovuto a caso fortuito od a forza maggiore. L'organizzatore inoltre, non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni che derivino da prestazioni di servizi fornite da terzi estranei e non facenti parte del pacchetto turistico, ovvero che derivino da iniziative autonome assunte dal viaggiatore nel corso dell'esecuzione del viaggio.
ART. 10 - OBBLIGHI
I partecipanti al viaggio dovranno essere muniti di passaporto individuale o altro documento valido per tutti i paesi toccati dall'itinerario, nonché dei visti di soggiorno e di transito che fossero eventualmente richiesti. Essi inoltre dovranno astenersi all'osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni fornite dall'organizzatore, nonché ai regolamenti e alle disposizioni amministrative o legislative relative al viaggio. I partecipanti saranno chiamati a rispondere dei danni che l'organizzatore dovesse subire a causa della loro inadempienza alle obbligazioni elencate.
ART.11 - RECLAMO
Ogni mancanza dell'esecuzione del contratto deve essere contestata dal viaggiatore senza ritardo affinché l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. Il viaggiatore deve altresì, a pena di decadenza, sporgere reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento all'organizzatore ed al venditore, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso le località di partenza.
ART. 12 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il foro di Bassano del Grappa per i viaggi organizzati da BASSO VIAGGI E TURISMO S.A.S.. Per i viaggi organizzati in collaborazione con altri operatori i contratti di viaggio saranno regolati dalle condizioni generali di partecipazione contenute nei cataloghi dei relativi operatori.
SCHEDA TECNICA
I programmi, operativi aerei, descrizioni di servizi alberghieri e itinerari di visita sono forniti in base alle informazioni in possesso della BASSO VIAGGI E TURISMO SAS al momento della pubblicazione dei programmi e possono subire variazioni anche senza preavviso. Le tariffe aeree sono concordate con la compagnia e si intendono modificabili solo in seguito ad aumenti relativi al nolo aereo.
Organizzazione tecnica BASSO VIAGGI E TURISMO S.A.S., Licenza d’esercizio della Provincia di Vicenza n. 40145/585 del 18.06.1996.

 





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