| INFORMATIVA
A CLIENTI E FORNITORI AI SENSI DELL'ART. 13 del D.Lgs 196 del
30/06/2003 - Tutela della Privacy
La scrivente società, Basso Viaggi e Turismo sas titolare
del trattamento, informa che i dati personali anagrafici e fiscali
acquisiti direttamente e/o tramite terzi, vengono trattati in
forma cartacea, informatica, telematica per esigenze contrattuali
e di legge, nonchè per consentire una efficace gestione
dei rapporti commerciali ed anche ai fini della tutela del credito
e della migliore gestione dei nostri diritti relativi al singolo
rapporto commerciale. Gli indirizzi di posta elettronica forniti
potranno essere utilizzati dall'impresa per l'invio comunicazioni
e di materiale pubblicitario relativo a servizi analoghi a quelli
oggetto del rapporto commerciale in essere. Il conferimento
dei dati stessi è obbligatorio per tutto quanto è
richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e pertanto l'eventuale
rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà
determinare l'impossibilità della scrivente a dar corso
ai rapporti contrattuali medesimi. Il mancato conferimento,
invece, di tutti i dati che non siano riconducibili ad obblighi
legali o contrattuali verrà valutato di volta in volta
dalla scrivente e determinerà le conseguenti decisioni
rapportate all'importanza dei dati richiesti rispetto alla gestione
del rapporto commerciale.
I dati verranno trattati per tutta la durata
dei rapporti contrattuali instaurati e anche successivamente
per l'espletamento di tutti gli adempimenti di legge nonché
per future finalità commerciali.
Relativamente ai dati medesimi l'interessato potrà esercitare
i diritti previsti dall'art. 7 del d.lgs.vo n. 196/2003 (di
cui viene allegata copia) nei limiti ed alle condizioni previste
dagli articolo 8, 9 e 10 del citato decreto legislativo.
Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi per iscritto
al titolare del trattamento dei dati. Titolare del trattamento
è la nostra Società: Basso Viaggi e Turismo
sas, con sede a Marostica (VI), in via Montegrappa 10.
Estratto dal D.lgs. 196/2003
Titolo II
DIRITTI DELL'INTERESSATO
Art. 7 Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti
- L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza
o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non
ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
- dell'origine dei dati personali;
- delle finalità e modalità del trattamento;
- della logica applicata in caso di trattamento effettuato
con l'ausilio di strumenti elettronici;
- degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili
e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo
5, comma 2;
- dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali
i dati personali possono essere comunicati o che possono
venirne a conoscenza in qualità di rappresentante
designato nel territorio dello Stato, di responsabili
o incaricati.
- L'interessato ha diritto di ottenere:
- l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando
vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima
o il blocco dei dati trattati in violazione di legge,
compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione
in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;
- l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere
a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto
riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati
sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta
un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto
al diritto tutelato.
- L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
- per motivi legittimi al trattamento dei dati personali
che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo
della raccolta;
- al trattamento di dati personali che lo riguardano
a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita
diretta o per il compimento di ricerche di mercato o
di comunicazione commerciale.
Art. 8 Esercizio dei diritti
- I diritti di cui all'articolo 7 sono esercitati con richiesta
rivolta senza formalità al titolare o al responsabile,
anche per il tramite di un incaricato, alla quale è
fornito idoneo riscontro senza ritardo.
- I diritti di cui all'articolo 7 non possono essere esercitati
con richiesta al titolare o al responsabile o con ricorso
ai sensi dell'articolo 145, se i trattamenti di dati personali
sono effettuati:
- in base alle disposizioni del decreto-legge 3 maggio
1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 luglio 1991, n. 197, e successive modificazioni, in
materia di riciclaggio;
- in base alle disposizioni del decreto-legge 31 dicembre
1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni,
in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
- da Commissioni parlamentari d'inchiesta istituite
ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione;
- da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici
economici, in base ad espressa disposizione di legge,
per esclusive finalità inerenti alla politica
monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al
controllo degli intermediari e dei mercati creditizi
e finanziari, nonché alla tutela della loro stabilità;
- ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), limitatamente
al periodo durante il quale potrebbe derivarne un pregiudizio
effettivo e concreto per lo svolgimento delle investigazioni
difensive o per l'esercizio del diritto in sede giudiziaria;
- da fornitori di servizi di comunicazione elettronica
accessibili al pubblico relativamente a comunicazioni
telefoniche in entrata, salvo che possa derivarne un
pregiudizio effettivo e concreto per lo svolgimento
delle investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397;
- per ragioni di giustizia, presso uffici giudiziari
di ogni ordine e grado o il Consiglio superiore della
magistratura o altri organi di autogoverno o il Ministero
della giustizia;
- ai sensi dell'articolo 53, fermo restando quanto previsto
dalla legge 1° aprile 1981, n. 121.
- Il Garante, anche su segnalazione dell'interessato, nei
casi di cui al comma 2, lettere a), b), d), e) ed f), provvede
nei modi di cui agli articoli 157, 158 e 159 e, nei casi
di cui alle lettere c), g) ed h) del medesimo comma, provvede
nei modi di cui all'articolo 160.
- L'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, quando
non riguarda dati di carattere oggettivo, può avere
luogo salvo che concerna la rettificazione o l'integrazione
di dati personali di tipo valutativo, relativi a giudizi,
opinioni o ad altri apprezzamenti di tipo soggettivo, nonché
l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via
di assunzione da parte del titolare del trattamento.
Art. 9 Modalità di esercizio
- La richiesta rivolta al titolare o al responsabile può
essere trasmessa anche mediante lettera raccomandata, telefax
o posta elettronica. Il Garante può individuare altro
idoneo sistema in riferimento a nuove soluzioni tecnologiche.
Quando riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, la richiesta può essere formulata
anche oralmente e in tal caso è annotata sinteticamente
a cura dell'incaricato o del responsabile.
- Nell'esercizio dei diritti di cui all'articolo 7 l'interessato
può conferire, per iscritto, delega o procura a persone
fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato
può, altresì, farsi assistere da una persona
di fiducia.
- I diritti di cui all'articolo 7 riferiti a dati personali
concernenti persone decedute possono essere esercitati da
chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato
o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- L'identità dell'interessato è verificata
sulla base di idonei elementi di valutazione, anche mediante
atti o documenti disponibili o esibizione o allegazione
di copia di un documento di riconoscimento. La persona che
agisce per conto dell'interessato esibisce o allega copia
della procura, ovvero della delega sottoscritta in presenza
di un incaricato o sottoscritta e presentata unitamente
a copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento
dell'interessato. Se l'interessato è una persona
giuridica, un ente o un'associazione, la richiesta è
avanzata dalla persona fisica legittimata in base ai rispettivi
statuti od ordinamenti.
- La richiesta di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, è
formulata liberamente e senza costrizioni e può essere
rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi, con
intervallo non minore di novanta giorni.
Art. 10 Riscontro all'interessato
- Per garantire l'effettivo esercizio dei diritti di cui
all'articolo 7 il titolare del trattamento è tenuto
ad adottare idonee misure volte, in particolare:
- ad agevolare l'accesso ai dati personali da parte
dell'interessato, anche attraverso l'impiego di appositi
programmi per elaboratore finalizzati ad un'accurata
selezione dei dati che riguardano singoli interessati
identificati o identificabili;
- a semplificare le modalità e a ridurre i tempi
per il riscontro al richiedente, anche nell'ambito di
uffici o servizi preposti alle relazioni con il pubblico.
- I dati sono estratti a cura del responsabile o degli incaricati
e possono essere comunicati al richiedente anche oralmente,
ovvero offerti in visione mediante strumenti elettronici,
sempre che in tali casi la comprensione dei dati sia agevole,
considerata anche la qualità e la quantità
delle informazioni. Se vi è richiesta, si provvede
alla trasposizione dei dati su supporto cartaceo o informatico,
ovvero alla loro trasmissione per via telematica.
- Salvo che la richiesta sia riferita ad un particolare
trattamento o a specifici dati personali o categorie di
dati personali, il riscontro all'interessato comprende tutti
i dati personali che riguardano l'interessato comunque trattati
dal titolare. Se la richiesta è rivolta ad un esercente
una professione sanitaria o ad un organismo sanitario si
osserva la disposizione di cui all'articolo 84, comma 1.
- Quando l'estrazione dei dati risulta particolarmente difficoltosa
il riscontro alla richiesta dell'interessato può
avvenire anche attraverso l'esibizione o la consegna in
copia di atti e documenti contenenti i dati personali richiesti.
- Il diritto di ottenere la comunicazione in forma intelligibile
dei dati non riguarda dati personali relativi a terzi, salvo
che la scomposizione dei dati trattati o la privazione di
alcuni elementi renda incomprensibili i dati personali relativi
all'interessato.
- La comunicazione dei dati è effettuata in forma
intelligibile anche attraverso l'utilizzo di una grafia
comprensibile. In caso di comunicazione di codici o sigle
sono forniti, anche mediante gli incaricati, i parametri
per la comprensione del relativo significato.
- Quando, a seguito della richiesta di cui all'articolo
7, commi 1 e 2, lettere a), b) e c) non risulta confermata
l'esistenza di dati che riguardano l'interessato, può
essere chiesto un contributo spese non eccedente i costi
effettivamente sopportati per la ricerca effettuata nel
caso specifico.
- Il contributo di cui al comma 7 non può comunque
superare l'importo determinato dal Garante con provvedimento
di carattere generale, che può individuarlo forfettariamente
in relazione al caso in cui i dati sono trattati con strumenti
elettronici e la risposta è fornita oralmente. Con
il medesimo provvedimento il Garante può prevedere
che il contributo possa essere chiesto quando i dati personali
figurano su uno speciale supporto del quale è richiesta
specificamente la riproduzione, oppure quando, presso uno
o più titolari, si determina un notevole impiego
di mezzi in relazione alla complessità o all'entità
delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati
che riguardano l'interessato.
- Il contributo di cui ai commi 7 e 8 è corrisposto
anche mediante versamento postale o bancario, ovvero mediante
carta di pagamento o di credito, ove possibile all'atto
della ricezione del riscontro e comunque non oltre quindici
giorni da tale riscontro.
Titolo III
REGOLE GENERALI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI
Art. 13 Informativa
- L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti
i dati personali sono previamente informati oralmente o
per iscritto circa:
- le finalità e le modalità del trattamento
cui sono destinati i dati;
- la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento
dei dati;
- le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;
- i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati
personali possono essere comunicati o che possono venirne
a conoscenza in qualità di responsabili o incaricati,
e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- i diritti di cui all'articolo 7;
- gli estremi identificativi del titolare e, se designati,
del rappresentante nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 5 e del responsabile. Quando il titolare
ha designato più responsabili è indicato
almeno uno di essi, indicando il sito della rete di
comunicazione o le modalità attraverso le quali
è conoscibile in modo agevole l'elenco aggiornato
dei responsabili. Quando è stato designato un
responsabile per il riscontro all'interessato in caso
di esercizio dei diritti di cui all'articolo 7, è
indicato tale responsabile.
- L'informativa di cui al comma 1 contiene anche gli elementi
previsti da specifiche disposizioni del presente codice
e può non comprendere gli elementi già noti
alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può
ostacolare in concreto l'espletamento, da parte di un soggetto
pubblico, di funzioni ispettive o di controllo svolte per
finalità di difesa o sicurezza dello Stato oppure
di prevenzione, accertamento o repressione di reati.
- Il Garante può individuare con proprio provvedimento
modalità semplificate per l'informativa fornita in
particolare da servizi telefonici di assistenza e informazione
al pubblico.
- Se i dati personali non sono raccolti presso l'interessato,
l'informativa di cui al comma 1, comprensiva delle categorie
di dati trattati, è data al medesimo interessato
all'atto della registrazione dei dati o, quando è
prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.
- La disposizione di cui al comma 4 non si applica quando:
- i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto
dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
- i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle
investigazioni difensive di cui alla legge 7 dicembre
2000, n. 397, o, comunque, per far valere o difendere
un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano
trattati esclusivamente per tali finalità e per
il periodo strettamente necessario al loro perseguimento;
- l'informativa all'interessato comporta un impiego
di mezzi che il Garante, prescrivendo eventuali misure
appropriate, dichiari manifestamente sproporzionati
rispetto al diritto tutelato, ovvero si riveli, a giudizio
del Garante, impossibile.
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